Statuto
S T A T U T O
TITOLO 1 – FINALITA’
Art.1 – Ai sensi dell’art. 2 – 9 – 18, della Costituzione Italiana, in ossequio a quanto previsto dagli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, è costituita l’Associazione Culturale Ricreativa denominata:
RODRIGO de JEREZ Cigar Club
L’Associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa è apolitica, aconfessionale e non a scopo di lucro. L’Associazione ha quale scopo istituzionale la diffusione nella cultura dei giochi della mente e di tutte le discipline intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, e la gestione e diffusione di ogni forma di attività ricreativa e formativa relativa al lento fumo del tabacco e di socializzazione. L’Associazione promuove iniziative a carattere culturale ricreativo e sociale e potrà esercitare la propria attività su tutto il territorio nazionale. Contribuisce allo sviluppo culturale e civile dei cittadini e alla sempre più ampia diffusione della democrazia e della solidarietà nei rapporti umani, alla pratica della difesa delle libertà civili, individuali e collettive.
L’Associazione per il conseguimento dei propri scopi, assume anche i seguenti compiti:
● Promuovere iniziative ricreative e culturali con le autonomie locali, Istituzioni Pubbliche Statali e decentrate, Enti Privati, con cui stipulare anche convenzioni per rendere più agevoli e competitivi i servizi offerti.
● Promuovere la diffusione dei servizi associativi a mezzo pubblicazioni, riviste, libri, giornali, depliants, cartelloni, striscioni e pubblicità di vario genere.
● Promuovere la preparazione di istruttori tecnici, a mezzo di corsi di preparazione, autorizzati e/o patrocinati da Pubbliche Amministrazioni o Enti Federali, nonché promuovere lo
sviluppo di attività didattiche per l’avvio, l’aggiornamento ed il perfezionamento nello svolgimento delle discipline promosse.
● Organizzare iniziative a carattere culturale, turistico e ricreativo atte a soddisfare le esigenze di conoscenza e di ricreazione dei soci.
● Organizzare gare, tornei e campionati a carattere amatoriale e agonistico.
● Diffondere su tutto il territorio nazionale ed estero, con eventuale apertura di nuove sedi e sezioni, i servizi associativi.
● Esercitare qualsiasi altra attività per la socializzazione complementare agli scopi istituzionali, affinché sia reso più agevole il raggiungimento degli obiettivi primari associativi.
● Effettuare ogni operazione avente carattere finanziario che sia ritenuta utile, necessaria e pertinente ed in modo particolare potrà aprire conti correnti postali e/o bancari, assumere
prestiti, mutui ipotecari ed ogni altra forma di finanziamento agevolato.
● I soci avranno diritto di frequentare i locali messi a disposizione dall’OSTERIA AI MUSEI, di servirsi delle attrezzature che saranno acquistate dal sodalizio o messe comunque a
disposizione presso la sede sociale. Ai soci dell’associazione sarà riservato sempre un tavolo in “sala fumatori” da utilizzarsi per la somministrazione di alimenti e/o bevande ed agli
stessi sarà altresì riservata una corsia preferenziale da parte della predetta Osteria AI MUSEI, che opera autonomamente, nel caso di prenotazioni effettuate dai soci dell’associazione per colazioni, pranzi, cene o semplicemente per incontri di lavoro di qualsivoglia genere e tipo. I soci dell’associazione avranno altresì diritto a servirsi dei sigari e dei tabacchi disponibili presso la sede del club, rimborsando il relativo costo, conservati nell’armadio umidificato o similare, messi a disposizione dalla predetta OSTERIA AI MUSEI. I soci del club avranno quindi diritto esclusivo di riunirsi presso la sede sociale in Brescia, piazza Tebaldo Brusato n° 24 presso l’OSTERIA AI MUSEI, per degustazione di tabacco, sigari, liquori e/o quant’altro inerente, al minimo due serate ogni mese e fino al massimo di un incontro settimanale, da concordare con l’Osteria AI MUSEI, anche durante la giornata di chiusura al pubblico del locale predetto che in tale occasione fungerà unicamente in guisa di “club privato” riservato agli associati. Nel caso in cui si verificasse il caso che l’OSTERIA AI MUSEI abbia a cessare la propria attività, i soci delibereranno il trasferimento della sede sociale nel luogo che in tal momento riterranno più idoneo allo scopo sociale. Essa si propone, in sintesi, di favorire l’attività del lento fumo in genere ed in particolare la degustazione e la conoscenza del tabacco, essendo i soci a conoscenza della dannosità di tale pratica, ed a tal fine l’associazione potrà porre in essere tutti quegli atti che riterrà necessari per proporre lo sviluppo ed il raggiungimento dello scopo sociale L’Associazione potrà avere in proprietà, in gestione o dare in locazione beni immobili o mobili ritenuti necessari al raggiungimento dei fini sociali. Potrà inoltre gestire in proprio o cedere a terzi la gestione di bar e punti di ristoro collegati ai propri impianti ed eventualmente anche in occasione di manifestazioni ricreative e culturali al solo vantaggio dei propri associati. L’Associazione si ispira al principio di democraticità della struttura, dell’elettività e gratuità delle cariche sociali associative, delle prestazioni fornite dagli associati e dell’obbligatorietà del rendiconto economico-finanziario.
TITOLO 2 – SOCI
Art. 2 – Possono far parte dell’Associazione tutti i cittadini italiani e stranieri che siano interessati agli scopi associativi nonché associazioni culturali e loro associati facenti parte della medesima organizzazione locale o nazionale.
L’Associazione ha soci fondatori e soci ordinari.
● Sono Soci Fondatori i costituenti l’Associazione e tutti coloro che hanno maturato una iscrizione al nucleo associativo in sede di atto costitutivo. Hanno diritto alla partecipazione e
voto nelle assemblee. Godono dell’elettorato passivo.
● Sono Soci Ordinari tutti coloro che aderiscono allo spirito sociale dell’Associazione e che partecipano alle attività culturali e ricreative promosse e che sottoscrivono apposita
domanda di ammissione. Essi godono dal momento dell’ammissione del diritto di partecipazione e voto nelle Assemblee, nonché del diritto all’elettorato passivo.
I soci versano una quota associativa annua non inferiore all’ammontare stabilito dal Consiglio Direttivo. La quota associativa è inalienabile e non trasmissibile.
Il Consiglio si riserva la facoltà di poter variare le quote istituzionali in corso d’anno, qualora le esigenze sociali lo richiedano.
Art. 3 – ADESIONE
Tutti coloro che intendano far parte dell’Associazione dovranno redigere una domanda di iscrizione su apposito modulo da presentarsi presso la segreteria dell’Ente Associativo.
La domanda, completa in ogni sua parte, sarà sottoposta all’accettazione del Consiglio Direttivo che in forza di delega, può demandare tale compito ad un Consigliere o a persona designata.
L’accettazione si concretizza con il pagamento della quota associativa e, da tale momento, il richiedente verrà considerato socio.
Il Consiglio Direttivo si riserva la facoltà di controlli successivi sulle domande di iscrizione accolte e, laddove dovessero sorgere elementi taciuti o nascosti dalla parte, tali da farne rifiutare l’iscrizione, sarà cura del Consiglio dare alla parte comunicazione del rigetto unitamente alla restituzione della quota associativa versata, a meno di eventuali spese già sostenute dall’ Ente associativo a nome e per conto della parte stessa.
Art. 4 – DIRITTI ED OBBLIGHI DEI SOCI
La qualifica di socio dà diritto a partecipare ad ogni iniziativa culturale e ricreativa organizzata dall’Associazione. Non vi è alcuna limitazione nei diritti spettanti ad ogni socio.
I soci hanno il dovere:
● Di difendere il buon nome dell’Associazione e di osservare le regole dettate dal presente statuto e quelle dettate dalle Federazioni ed Organismi di promozione sociale ai quali l’Ente
aderisce.
● Di osservare le decisioni delle Assemblee e del Consiglio Direttivo.
● Sostenere l’attività svolta dall’Associazione.
● Di provvedere al pagamento della quota annua associativa previo rilascio di tessera annuale
Art. 5 – SANZIONI DISCIPLINARI
I soci che violano lo Statuto, sono soggetti ai seguenti provvedimenti disciplinari:
● Ammonizione;
● Sospensione temporanea fino ad un massimo di dodici mesi da ogni attività sociale.
Art. 6 – CESSAZIONE DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO
I soci cessano automaticamente di appartenere all’Associazione in caso di:
● Mancato rinnovo dell’adesione (tessera annuale)
● Dimissioni che il socio deve inviare per iscritto al Consiglio Direttivo almeno trenta giorni prima dell’inizio del nuovo anno sociale
● Mortis causa
● Radiazione, deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori
l’Associazione o che, con la sua condotta costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio. L’esclusione diventa operante dal momento della comunicazione all’escluso e
successiva annotazione nel libro soci
TITOLO 3 – ENTRATE E PATRIMONIO SOCIALE
Art. 7 – Le entrate dell’Associazione sono costituite:
● Dalle quote associative e dai corrispettivi specifici per servizi offerti agli associati.
● Da eventuali contributi dello Stato, delle Regioni e degli Enti Locali.
● Da eventuali elargizioni fatte dai soci o da terzi.
● Da eventuali rendite su beni di proprietà.
● Da eventuali sponsorizzazioni e pubblicità.
● Da eccedenze delle gestioni annuali.
● Da qualunque altra entrata istituzionale o di natura commerciale marginale che sia ritenuta pertinente al raggiungimento del fine istituzionale.
Art. 8 – Il patrimonio sociale è così costituito:
● Da tutti i beni mobili ed immobili appartenenti all’Associazione.
● Dal materiale, attrezzi e pubblicazioni esistenti nella sede sociale.
● Dai trofei aggiudicati definitivamente in gare.
● Da donazioni, lasciti e successioni pervenuti all’Associazione a qualunque titolo.
Art. 9 – ESERCIZIO FINANZIARIO
L’esercizio finanziario ed economico inizia il 01 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno
Art. 10 – RENDICONTO
Il rendiconto dell’Ente deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria; nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati. Il rendiconto consuntivo approvato dall’Assemblea è a disposizione dei Soci, i quali possono prenderne visione presso la sede sociale.
TITOLO 4 – ORGANI SOCIALI
Art. 11 – Gli organi sociali sono:
a) L’Assemblea dei soci
b) Il Consiglio Direttivo
L’ASSEMBLEA
Art. 12 – L’Assemblea dei soci è il massimo organo deliberativo dell’Associazione. Vi partecipano di diritto il Presidente e tutti i soci aventi diritto di voto e che siano in regola con il versamento della quota associativa annua.
L’Assemblea è convocata in sessioni ordinarie o straordinarie.
L’Assemblea ordinaria, viene convocata almeno una volta all’anno per approvare il rendiconto economico e finanziario consuntivo ed il programma economico e finanziario preventivo dell’Associazione. Essa elegge il Presidente, il Consiglio Direttivo ed approva i regolamenti interni.
L’Associazione si impegna a garantire lo svolgimento delle assemblee dei propri soci, al fine di nominare il loro rappresentante con diritto di voto nelle assemblee federali.
Art. 13 – L’Assemblea Straordinaria delibera:
● sulle eventuali modifiche da apportare sia all’atto costitutivo che allo statuto;
● sulla apertura di nuove sedi;
● sulla liquidazione e scioglimento dell’Ente Associativo e sulla destinazione del Patrimonio
Attivo residuo.
Art. 14 – La convocazione delle assemblee avviene a cura del Presidente. La richiesta di convocazione assembleare, oltre che dal Presidente, può essere richiesta dalla maggioranza dei
componenti il Consiglio Direttivo o, anche dai soci che rappresentino almeno il cinquanta per cento più uno degli aventi diritto di partecipazione e voto nell’assemblea. Essi potranno proporre l’ordine del giorno. In tal caso la stessa dovrà essere convocata entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. La convocazione deve pervenire ai soci a mezzo raccomandata a.r., o fax, o via telematica, o a mezzo stampa, o a mano almeno dieci giorni prima di quello fissato per l’adunanza, contenente l’ordine del giorno, il luogo, il giorno e l’ora di convocazione.
Per la validità delle assemblee ordinarie in prima convocazione è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto; per le assemblee straordinarie in prima convocazione, è necessaria la presenza di almeno i tre quarti dei soci aventi diritto di voto. Ambedue le assemblee deliberano a maggioranza dei voti dei presenti. In seconda convocazione, che avrà luogo un giorno dopo quello fissato per la prima convocazione, le assemblee ordinarie e straordinarie sono validamente costituite qualunque sia il numero degli intervenuti e deliberano a maggioranza dei voti dei soci presenti su tutti gli argomenti all’ordine del giorno. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Ogni socio ha diritto ad un solo voto. Le modalità delle votazioni, sono una scelta discrezionale del Presidente. Le assemblee sono presiedute dal Presidente coadiuvato da un segretario nominato in apertura di seduta. Dalle riunioni di ogni assemblea è redatto processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario. I soci assenti alle adunanze assembleari, possono prendere visione delle delibere, rese disponibili presso la segreteria dell’Associazione.
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Art. 15 – Il Consiglio Direttivo è composto da tre a cinque membri effettivi ed eventualmente due supplenti eletti dall’Assemblea. Non è ammesso alcun compenso per lo specifico incarico svolto dai componenti il Consiglio Direttivo, dei soci ordinari, ma solo prestazione gratuita per il buon funzionamento del sodalizio.
Art. 16 – Il Consiglio Direttivo viene validamente convocato dal Presidente ogni qualvolta ne ravveda la necessità o, su proposta di almeno i tre quinti dei Consiglieri, senza formalità. L’avviso di convocazione deve essere affisso presso la Sede Sociale, almeno cinque giorni prima della data di riunione. Le adunanze del Consiglio Direttivo sono valide, in prima convocazione, con la presenza dei tre quinti dei componenti e delibera a maggioranza dei voti dei presenti. In seconda convocazione è valido qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza dei voti dei presenti. La seconda convocazione può essere fissata un’ora dopo quella di prima convocazione.
La votazione con voto palese o a scrutinio segreto è facoltà discrezionale del Presidente. Non è ammesso il voto plurimo.
Art. 17 – Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi membri sono rieleggibili. La ricomposizione del Consiglio con i supplenti, qualora eletti, dura in carica fino al termine del mandato quadriennale dell’intero Consiglio. Risultano eletti i soci che hanno riportato maggior numero di voti. I Consiglieri, nell’assumere l’incarico, devono garantire una piena partecipazione alle adunanze consiliari. Per ogni anno sociale, la ingiustificata e consecutiva assenza a più di tre adunanze consiliari, comporterà la decadenza del Consigliere assente.
Il Consiglio provvederà direttamente alla sua sostituzione con un Consigliere supplente.
Art. 18 – Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo e di gestione dell’Associazione. Sono compiti del Consiglio:
● curare l’amministrazione ordinaria
● fissare le date di convocazione delle assemblee e provvedere alla loro convocazione
● predisporre e modificare i regolamenti interni da sottoporre all’approvazione dell’assemblea
● curare l’esecuzione delle delibere assembleari
● deliberare l’importo delle quote associative annuali
● amministrare i fondi a disposizione dell’Associazione e predisporre il rendiconto consuntivo ed il rendiconto preventivo da presentare all’approvazione dell’assemblea
● deliberare sulle domande di ammissione a socio e sul loro rigetto
● deliberare le ammonizioni e sospensione temporanea dei soci
● decidere sulla sostituzione dei Consiglieri ripetutamente assenti alle adunanze consiliari
● nominare commissioni e/o gruppi di lavoro
● stipulare contratti ed atti di ogni genere inerenti l’oggetto sociale
● stipulare convenzioni o accordi con Enti Pubblici e/o privati
● deliberare l’apertura di conti correnti bancari e/o postali, assumere prestiti e mutui ipotecari
Art. 19 – Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione. Convoca e presiede il Consiglio
Direttivo e l’Assemblea.
E’ affiancato dal Vice Presidente che ne fa le veci in caso di suo impedimento o per delega.
Il Presidente può adottare delibere in via di urgenza con l’obbligo di sottoporre le decisioni assunte a ratifica del Consiglio Direttivo, nella prima riunione utile. Nel caso di dimissioni del Presidente, le stesse funzioni vengono assunte dal Vice Presidente o dal Consigliere più anziano, sino alla convocazione del Direttivo per la ricomposizione del Consiglio con i supplenti. Il Consiglio così composto, rimarrà in carica fino allo scadere del mandato. Qualora con il numero di Consiglieri non si raggiungesse il numero legale minimo per la composizione del Consiglio, il Vice Presidente o in sua vece il Consigliere più anziano d’età, sarà tenuto alla convocazione dell’Assemblea per la elezione del Presidente e Consiglieri.
Art. 20 – Il Vice Presidente coadiuva il Presidente nell’esercizio delle funzioni. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in tutte le attribuzioni in caso di una sua assenza, di impedimento o di delega da questi ricevuta.
Art. 21 – Il Segretario è incaricato della regolare tenuta dei libri sociali, tiene la corrispondenza,redige i verbali delle riunioni consiliari e li firma congiuntamente al Presidente. Inoltre ha funzioni di tesoriere e, in quanto tale, provvede agli incassi ed ai pagamenti correnti. Limitatamente agli atti per i quali è stato delegato, può provvedere a:
● operazioni bancarie
● rilascio di quietanze o ricevute
● accettare le domande a socio
Art. 22 – Tutte le cariche statutarie sono a titolo onorifico
TITOLO 5 – SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
Art. 23 – L’Associazione ha durata illimitata. L’Assemblea in seduta straordinaria potrà deliberare lo scioglimento dell’Ente Associativo.
La delibera dovrà contenere la nomina dei liquidatori, per la definizione di ogni rapporto sociale.
Art. 24 – In caso di liquidazione dell’Associazione, una volta detratte tutte le passività dell’Ente, l’eventuale residuo attivo sarà interamente devoluto.
Tutti i beni in uso e non di proprietà dovranno essere restituiti ai legittimi proprietari.
Art. 25 – Gli eventuali utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, dovranno essere destinati nuovamente all’attività istituzionale dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. E’ fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione.
TITOLO 6 – NORMA DI RINVIO
Art. 26 – Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alla normativa vigente in materia.
TITOLO 7 – NORMA DI APPROVAZIONE
Art. 27 – Il presente Statuto, unitamente all’atto costitutivo dell’Associazione, viene letto, discusso e approvato dai soci fondatori che sono indicati nell’Atto Costitutivo, i quali, con la propria firma, accettano e costituiscono l’Ente.
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